13. La Constitutio de feudis (1037), apogeo del particolarismo
feudale.

   Da: Monumenta Germaniae Historica, Leges, in P. Vaccari, Leggi
e consuetudini feudali, Principato, Milano, 1972

 Con questo editto, che sanciva l'ereditariet dei feudi minori,
emanato durante le lotte scoppiate a Milano fra i ranghi delle
gerarchie feudali, l'imperatore Corrado secondo si riprometteva di
conquistarsi il favore dei piccoli feudatari italiani in
opposizione allo strapotere dei grandi. In realt questo
provvedimento contingente, gi in atto in Germania, poi via via
adottato anche da altri regni, determin un'ulteriore
frammentazione del potere pubblico fra innumerevoli signori, ormai
al riparo dal rischio di un'avocazione da parte dei loro superiori
dei feudi loro concessi.


   Nel nome della santa ed individua Trinit, Corrado secondo, per
grazia di Dio Augusto imperatore dei Romani.
   1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio
e ai nostri cos presenti come futuri, che noi, al fine di
riconciliare gli animi dei signori e dei milites [qui nel
significato di valvassori, feudatari minori], s che si possano
vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente
con fedelt e perseveranza, noi ed i loro seniores ordiniamo e
fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e
abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un
beneficio dai nostri beni pubblici o dalle propriet della Chiesa
o che lo ha tenuto anche se ora lo ha ingiustamente perduto,
appartenga egli ai nostri valvassori maggiori od ai loro militi,
non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata
e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per
giudizio dei loro pari.
   2. Se nascer contesa fra signori e militi bench i suoi pari
abbiano giudicato che il milite debba essere privato del
beneficio, se egli dir che ci fu deciso ingiustamente e per
odio, manterr il beneficio finch il signore e chi ha promossa
l'accusa coi pari suoi verranno alla nostra presenza e qui la
causa sar giustamente decisa. Se tuttavia i pari dell'incolpato
verranno meno ai signori, egli terr il beneficio finch verr
alla nostra presenza col suo signore ed i pari. Il signore invece
od il milite che  incolpato e decider di venire alla nostra
presenza, renda nota tale decisione a colui col quale ha contesa,
sei settimane prima di incominciare il viaggio. E ci sia
osservato per i valvassori maggiori.
   3. Per i minori, invece, nel regno, le cause siano decise
dinanzi al signore o dinanzi al messo nostro.
   4. Ordiniamo altres che quando un milite, fra i maggiori od i
minori, lascer questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il
beneficio. Se invece il milite non avr un figlio ma lascer un
nipote da figlio, questi abbia in pari modo il beneficio, con
l'osservanza dell'uso pratico dai valvassori maggiori nella
consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Che se nemmeno
un nipote lascer ed avr un fratello legittimo e consanguineo, se
questi avr offeso il signore e vorr fare ammenda e diventare suo
milite, abbia il beneficio che fu gi del padre suo.
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